Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-10-2024

Locazione ad uso non abitativo

Diniego di rinnovo alla prima scadenza


(Legge n. 392/78, articoli 29, 31 e 79)

IL PRINCIPIO
Gli atti di gestione del rapporto locativo a uso diverso - quali devono considerarsi sia la registrazione tardiva del contratto, sia il diniego di rinnovo alla prima scadenza ex articolo 29 della legge n. 392 del 1978 - posti in essere, nella pendenza della procedura esecutiva, dal debitore esecutato non nella qualità di custode o senza previa autorizzazione del giudice dell′esecuzione, sono radicalmente improduttivi di effetti nei confronti della procedura e dello stesso conduttore e tali rimangono anche qualora la procedura esecutiva si estingua, per causa diversa dalla vendita forzata dell′immobile, anteriormente alla prima scadenza del rapporto.

LA NOTA
Il proprietario-locatore di un immobile pignorato, che ne sia stato nominato custode, è legittimato a promuovere le azioni scaturenti dal contratto di locazione avente ad oggetto l′immobile stesso solo nella sua qualità di custode e non in quella di proprietario locatore, essendo il bene a lui sottratto per tutelare le ragioni del terzo creditore; con la conseguenza che, se nell′atto introduttivo del giudizio il proprietario locatore non abbia speso la suddetta qualità, la domanda va dichiarata inammissibile (Cassazione 21 giugno 2011, n. 13587). Dopo il pignoramento, pur permanendo l′identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte del proprietario-locatore e debitore, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere ex articolo 559 codice di procedura civile di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso solo in qualità di organo ausiliario del giudice dell′esecuzione. Se l′immobile è produttivo di rendite, compito precipuo del custode è quello di raccoglierle e conservarle per i creditori (articolo 2912 del Cc), garantendo, al contempo, la gestione dell′immobile, nell′interesse dei terzi occupanti.

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 6 giugno 2024 n. 15678