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09-10-2024
Difformità e vizi dell′opera
Responsabilità dell′appaltatore ex articoli 1453 e 1455 del Cc
(Cc, articoli 1665 e 1667)
1) In tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell′articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell′opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all′appaltatore. Inoltre, mentre prima dell′accettazione e della consegna dell′opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d′opera. In questo modo il committente evita che l′opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell′articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia secondo l′espressa previsione dell′articolo 1667 comma 1 del Cc. (Nella fattispecie, ha osservato la Suprema Corte, eseguendo l′accertamento in fatto a essa spettante e che rimane esterno al sindacato di legittimità, la Corte d′appello ha accertato che la consegna dell′intera opera, e non solo di una parte come sostengono i ricorrenti, era avvenuta - senza che risultasse la formulazione di riserve - prima del 17 novembre 2005, data di presentazione della domanda per l′agibilità. Quindi la pronuncia si sottrae alle critiche dei ricorrenti, laddove da quella data la Corte d′appello ha fatto decorrere il termine per la domanda dei vizi, non avendo i committenti - sui quali incombeva l′onere di dimostrare la denuncia e la sua tempestività - dimostrato che si trattasse di vizi occulti, per i quali termine decorresse da un momento successivo nel quale i vizi fossero stati scoperti. Al contrario, i ricorrenti sostengono che, essendo i vizi palesi e non essendo stata l′opera accettata, non vi fosse necessità della denuncia ai fini della garanzia).
2) La comune responsabilità dell′appaltatore ex articoli 1453 e 1455 Cc non è esclusa dalle speciali disposizioni degli articoli 1667 e 1668 del Cc, né è governata da queste disposizioni piuttosto che da quelle generali degli articoli 1453 e 1455 del Cc, perché le predette disposizioni speciali integrano, senza escluderla, l′applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale, che rimangono perciò applicabili nei casi in cui l′opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l′appaltatore abbia eseguito l′opera con ritardo o, pur avendo eseguito l′opera, si rifiuti di consegnarla; quindi, nel caso di omesso completamento dell′opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell′appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell′opera.
Cassazione civile, Sezione II, sentenza 17 maggio 2024 n. 13821