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09-10-2024
Rappresentante senza poteri
Responsabilità nei confronti del contraente incolpevole
(Cc, articoli 1398 e 2036)
Il soggetto che abbia agito quale rappresentante senza averne i poteri, ossia in difetto di potere, ovvero che abbia agito oltrepassando i limiti dei poteri conferiti, ossia in eccesso di potere, rientra nella figura del falsus procurator. Il suo agire illegittimo, per un verso, determina l′inefficacia del contratto concluso con il terzo e, per altro verso, implica la responsabilità risarcitoria in favore del terzo medesimo. In proposito, la responsabilità del falsus procurator nei confronti del terzo contraente incolpevole, espressamente disciplinata dall′articolo 1398 del Cc, ha natura extracontrattuale, per culpa in contrahendo, e il suo fondamento non risiede nel negozio inefficace, ma nel comportamento contrario ai più generali doveri di correttezza e buona fede, connessi al divieto di neminem laedere. Nondimeno, a fronte dell′inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator, per mancanza del presupposto legale del potere di rappresentanza, allorquando il dominus abbia escluso ogni volontà di ratifica, la inidoneità del negozio a produrre effetti giuridici diviene definitiva e la prestazione, eseguita in virtù di tale negozio dal preteso acquirente, è soggetta a ripetizione nei confronti di chi nulla doveva ricevere. In tal caso non si tratta d′indebito soggettivo ex articolo 2036 del Cc, che ricorre allorché, pur esistendo il vincolo, esso è a carico di un soggetto diverso da quello che ha eseguito il pagamento, ma d′indebito oggettivo, che si ha quando il pagamento venga eseguito con l′animus di adempiere ad una obbligazione laddove non esista in radice vincolo o, pur esistendo, esso non sia esente da eccezioni o riserve che possono paralizzarne l′efficacia.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 10 aprile 2024 n. 9679