Studio Legale Pietrangeli Bernabei
09-10-2024

Notai

Responsabilità


(Cc, articoli 1176, 1218 e 2236)
Il notaio incaricato della stipula di un contratto avente ad oggetto diritti reali su beni immobili non può limitarsi ad accertare la volontà delle parti e a sovrintendere alla compilazione dell′atto, essendo tenuto a compiere l′attività necessaria ad assicurare la serietà e certezza dei relativi effetti tipici, e il risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle parti stesse, dal momento che contenuto essenziale della sua prestazione professionale è l′obbligo di informazione e consiglio.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9540