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10-10-2024
Danno causato da cose in custodia
Natura oggettiva
(Cc, articoli 1227 e 2051)
La responsabilità di cui all′articolo 2051 del Cc ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del Cc (bastando la colpa del leso) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all′evento pregiudizievole; a tanto deve aggiungersi che la valutazione del giudice del merito sulla rilevanza causale esclusiva della condotta del leso costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità, ove scevro da quei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 dell′articolo 360 del Cpc (tra cui l′apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti. (Ciò posto, ha osservato la Suprema Corte, la sentenza gravata risulta avere correttamente escluso la sussistenza del nesso causale laddove ha affermato che la condotta del danneggiato aveva integrato gli estremi del fortuito, poiché non connotata da adeguata accortezza in relazione allo stato dei luoghi, caratterizzato da un lieve scostamento della grata dal piano di calpestio facilmente individuabile, poiché nei pressi della detta grata vi era lo spazio lasciato vuoto, nel marciapiede, dall′assenza di una mattonella, il che rendeva più facilmente percepibile la sconnessione e quindi comportava l′adeguamento della condotta del pedone alla situazione).
Cassazione civile, Sezione III, sentenza 9 aprile 2024 n. 9487