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24-07-2024
RC Auto
Sinistro stradale
1) Litisconsorzio necessario nei confronti del danneggiante responsabile
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all′art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall′art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l′azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 - 01)
2) Responsabilità civile auto / veicolo fermo su strada
Il concetto di circolazione stradale di cui all′art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all′ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l′operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull′area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l′uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all′art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30723 del 19/10/2022 (Rv. 666048 - 01)
In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all′art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall′art. 144, comma 3, dello stesso d.lgs., posto che anche l′azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno e che tale accertamento - oggetto della domanda giudiziale, del processo e, infine, del "decisum" - non può non produrre i propri effetti vincolanti anche nei confronti del soggetto della cui responsabilità si tratta.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4994 del 16/02/2023 (Rv. 666753 - 01)
2) Responsabilità civile auto / veicolo fermo su strada
Il concetto di circolazione stradale di cui all′art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all′ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l′operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull′area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l′uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all′art. 2054 c.c. il sinistro mortale occorso agli occupanti di una vettura la quale si era accidentalmente mossa dalla posizione di sosta in cui si trovava in prossimità del margine di una banchina portuale, precipitando in mare).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 30723 del 19/10/2022 (Rv. 666048 - 01)