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10-10-2024
Truffa contrattuale
IL PRINCIPIO
La cosiddetta truffa contrattuale ricorre in tutti i casi nei quali l′agente ponga in essere artifici e raggiri, aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori o esecutivi del contratto risultati rilevanti al fine della conclusione del negozio giuridico, e per ciò tragga in inganno il soggetto passivo che è indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, a nulla rilevando lo squilibrio oggettivo delle controprestazioni (nella specie, il reato è stato ravvisato nella condotta dell′imputato che aveva venduto un veicolo dopo avere ridotto il numero dei chilometri percorsi rilevati dal contachilometri, risultando irrilevante la circostanza che il prezzo pagato dall′acquirente fosse comunque inferiore a quello medio previsto nelle riviste di settore).
LA NOTA
É affermazione pacifica quella secondo cui la cosiddetta "truffa contrattuale" - che ricorre in tutti i casi nei quali l′agente abbia posto in essere artifici e raggiri (aventi ad oggetto anche aspetti negoziali collaterali, accessori od esecutivi del contratto principale, risultati rilevanti ai fini della prestazione del consenso) al momento della conclusione del negozio giuridico, traendo in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato - è configurabile indipendentemente dallo squilibrio oggettivo delle rispettive controprestazioni, poiché l′ingiusto profitto del deceptor e il correlativo danno del deceptus consistono essenzialmente nel fatto costituito dalla stipulazione del contratto: a nulla rileva, quindi, che venga in ipotesi pagato un giusto corrispettivo in cambio della prestazione truffaldinamente conseguita, posto che il reato si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto, che altrimenti non avrebbe stipulato, in ragione degli artifici e dei raggiri posti in essere dall′agente.
Cassazione penale, Sezione II, sentenza 16 maggio-26 giugno 2024 n. 25283