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14-10-2024
Istigazione o aiuto al suicidio
(Cp, articolo 580)
L′articolo 580 del Cp è una fattispecie plurisoggettiva necessaria impropria, atteso che alla produzione di uno degli eventi tipizzati dalla norma incriminatrice devono necessariamente concorrere l′azione autolesiva del soggetto passivo (di per sé non punibile) e la condotta del soggetto attivo del reato, che deve risolversi in una forma di istigazione, ossia nella determinazione o nel rafforzamento dell′altrui volontà suicida, ovvero di agevolazione dell′esecuzione del suicidio. Ferma restando l′inapplicabilità delle disposizioni sul concorso di persone nel reato, atteso che la condotta autolesiva del suicida non integra di per sé un illecito penale, il reato è dunque integrato da una partecipazione morale o materiale all′ideazione od esecuzione dell′altrui proposito suicidario. In tal senso la condotta dell′agente, per essere tipica, deve assumere una oggettiva efficienza nella causazione dell′evento del reato, la cui produzione deve comunque materialmente rimanere affidata all′azione del soggetto passivo, configurandosi altrimenti diverse ipotesi di reato, come quelle previste dagli articoli 575 e 579 del Cp (nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per carente motivazione sull′effettivo reale contributo rafforzativo addebitato all′imputato, il quale, quale responsabile di un′associazione impegnata nella promozione di una "cultura di dignità della morte", che agiva in accordo con l′associazione elvetica, presso la cui clinica la persona offesa avrebbe poi effettivamente portato a compimento il suo proposito suicidario, si era sostanzialmente limitato ad un colloquio in epoca molto risalente all′effettivo suicidio assistito, e ad alcuni successivi messaggi di posta elettronica, in termini inidonei a poter sostenere la rilevanza causale della condotta nella realizzazione dell′evento).
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 14 febbraio-7 maggio 2024 n. 17965