Studio Legale Pietrangeli Bernabei
14-10-2024

Circonvenzione di incapaci

La perizia nell′uso dei social non esclude la circonvenzione


La II sezione penale ha ribadito che ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci, di cui all′art. 643 c.p., sono necessarie queste condizioni:
a) l′instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima e agente, in cui quest′ultimo abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima, che, in ragione di specifiche situazioni concrete (minore età, infermità o deficienza psichica), sia incapace di opporre alcuna resistenza per l′assenza o la diminuzione della capacità critica;
b) l′induzione a compiere un atto che importi per il soggetto passivo o per altri qualsiasi effetto giuridico dannoso;
c) l′abuso dello stato di vulnerabilità che si verifica quando l′agente, consapevole di detto stato, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il suo fine, ossia quello di procurare a sé o ad altri un profitto;
d) l′oggettiva riconoscibilità della minorata capacità, in modo che chiunque possa abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti.

Corte di cassazione - Sezione II penale - Sentenza 25 luglio 2024 n. 30551