Studio Legale Pietrangeli Bernabei
14-10-2024

Spese condominiali - Per il godimento e la conservazione delle parti comuni

Obbligo dal compimento dell′attività di gestione


(Cc, articoli 1130, 1135 e 1137)

IL PRINCIPIO
L′obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell′edificio, nonché per la prestazione dei servizi nell′interesse comune, sorge già nel momento del compimento dell′attività di gestione (e dunque nei confronti di chi sia condomino in tale epoca), e non invece nel momento successivo in cui le stesse spese siano poi approvate e ripartite in sede di consuntivo. Quanto, invece, alle spese per l′esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, esse gravano su chi sia condomino al momento dell′approvazione delle delibere che abbiano approvato l′intervento.

LA NOTA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l′onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell′assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti. Il giudice, pronunciando sul merito, emette una sentenza favorevole o meno, a seconda che l′amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito preteso sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere. Il giudice deve quindi accogliere l′opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l′esecuzione sospesa dal giudice dell′impugnazione, ex articolo 1137, comma 2 del Cc, o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 17 maggio 2024 n. 13781