Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilità civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanità (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilità professionale (6)
Disabilità (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invalidità (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
11-04-2024
Danno irreversibile da vaccino anti Covid-19
Responsabilità civile
VACCINO COVID-19:
Data oramai per pacifica la legittimità costituzionale, a parere della giurisprudenza, di tutte le fonti primarie e secondarie, limitative della libertà personale in materia di Covid-19, in considerazione della prevalenza del diritto alla salute, individuale e collettiva, sugli altri diritti costituzionalmente tutelati, occorre porsi le seguenti domande, in relazione ai danni derivanti dal vaccino anti Covid-19:
Che differenza c′è tra indennizzo e risarcimento? Chi ha diritto ad essere risarcito? Quali danni sono coperti? A quanto ammonta l′indennizzo?
Preliminarmente è necessario evidenziare, come affermato dalla Corte Costituzionale, che il diritto all′indennizzo ex L. 210/1992, in caso di danno irreversibile causalmente collegato alla vaccinazione, è requisito per la costituzionalità delle limitazioni alla libertà personale conseguenti alla mancata vaccinazione.
1) Differenza tra indennizzo e risarcimento:
Il risarcimento del danno presuppone sempre l′esistenza di un nesso tra un fatto illecito ed un danno ingiusto, mentre l′indennizzo prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.
Pertanto, se il danno causato dal vaccino è legato ad un errore del medico curante (che ad esempio, pur conoscendo una determinata patologia del paziente non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino), o all′esecuzione dell′iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile cumulare l′indennizzo con la tutela risarcitoria.
In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi si sono verificati in seguito al vaccino, senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere comunque alla tutela indennitaria.
2) Chi ha diritto ad essere indennizzato:
Agli effetti pregiudizievoli causati dalla vaccinazione anti Covid-19, si applica l′art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base al quale "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Il danneggiato che agisca in giudizio al fine di ottenere l′indennizzo previsto dalla legge, pertanto, dovrà provare di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell′integrità psico-fisica (sono dunque irrilevanti eventuali febbri passeggere, o modesti disturbi transitori e così via), nonché che il danno subito è conseguenza della vaccinazione.
3) A quanto ammonta l′indennizzo:
L′importo dell′indennizzo è calcolato sulla base delle somme previste dalla tabella B allegata alla L. 177/1976 e delle somme di cui alla L. 324/59 e D.P.R. 834/1981 (indennità integrativa speciale) entrambe soggette a rivalutazione.
L′assegno di indennità è reversibile per 15 anni.
I danneggiati da vaccinazione anti Covid 19 possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% annuo dell′indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell′evento dannoso e l′ottenimento dell′indennizzo.
Se invece emerge l′esistenza di un′ulteriore patologia direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un indennizzo aggiuntivo per doppia patologia, di importo pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art. 1 comma 7 L. 238/1997).
Il problema è che la Tabella B, espressamente richiamata per stabilire l′indennizzo dovuto per il danno irreversibile conseguente alla vaccinazione, ha ad oggetto importi dovuti per incarichi di polizia e militari, suddivisi in tre gradi diversi, in relazione alla gerarchia del ruolo ricoperto (es. Grado 1 Caporal Maggiore, Grado 2 Allievo Carabiniere, Grado 3 Soldato) sicché non è agevole sapere quale dei tre gradi prendere in considerazione per liquidare il detto indennizzo.
Attesa l′oggettiva inconferenza della struttura della Tabella suindicata con l′indennizzo in oggetto, sarà onere del giudice, come spesso accade, sopperire alla negligenza e trascuratezza del legislatore, al fine garantire al danneggiato un ristoro adeguato all′effettiva lesione della propria sfera giuridica, che, però, non sarà mai pari all′effettivo danno subito.
Il punto più delicato ci sembra però quello sulla prova del nesso causale tra vaccinazione e patologia permanente. Non sarà facile fornire tale prova e molto si baserà sulle statistiche e sugli studi effettuati nel mondo, aventi ad oggetto le reazioni avverse al vaccino.
Data oramai per pacifica la legittimità costituzionale, a parere della giurisprudenza, di tutte le fonti primarie e secondarie, limitative della libertà personale in materia di Covid-19, in considerazione della prevalenza del diritto alla salute, individuale e collettiva, sugli altri diritti costituzionalmente tutelati, occorre porsi le seguenti domande, in relazione ai danni derivanti dal vaccino anti Covid-19:
Che differenza c′è tra indennizzo e risarcimento? Chi ha diritto ad essere risarcito? Quali danni sono coperti? A quanto ammonta l′indennizzo?
Preliminarmente è necessario evidenziare, come affermato dalla Corte Costituzionale, che il diritto all′indennizzo ex L. 210/1992, in caso di danno irreversibile causalmente collegato alla vaccinazione, è requisito per la costituzionalità delle limitazioni alla libertà personale conseguenti alla mancata vaccinazione.
1) Differenza tra indennizzo e risarcimento:
Il risarcimento del danno presuppone sempre l′esistenza di un nesso tra un fatto illecito ed un danno ingiusto, mentre l′indennizzo prescinde dalla colpa e non richiede la prova di un illecito, ma sorge per il solo accertamento che la menomazione irreversibile sia stata causata dalla vaccinazione.
Pertanto, se il danno causato dal vaccino è legato ad un errore del medico curante (che ad esempio, pur conoscendo una determinata patologia del paziente non ha sconsigliato la somministrazione del vaccino), o all′esecuzione dell′iniezione da parte del personale sanitario, oppure ancora alla somministrazione di una fiala proveniente da un lotto difettoso, o comunque da altro comportamento colposo di uno dei soggetti coinvolti nella catena di somministrazione della dose vaccinale, è possibile cumulare l′indennizzo con la tutela risarcitoria.
In tutti gli altri casi in cui gli effetti avversi si sono verificati in seguito al vaccino, senza che vi sia alcun responsabile e alcuna colpa, sarà possibile accedere comunque alla tutela indennitaria.
2) Chi ha diritto ad essere indennizzato:
Agli effetti pregiudizievoli causati dalla vaccinazione anti Covid-19, si applica l′art. 1 della L. 25/02/1992, n. 210, in base al quale "chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
Il danneggiato che agisca in giudizio al fine di ottenere l′indennizzo previsto dalla legge, pertanto, dovrà provare di aver subito lesioni o infermità di tale intensità da aver causato una menomazione permanente dell′integrità psico-fisica (sono dunque irrilevanti eventuali febbri passeggere, o modesti disturbi transitori e così via), nonché che il danno subito è conseguenza della vaccinazione.
3) A quanto ammonta l′indennizzo:
L′importo dell′indennizzo è calcolato sulla base delle somme previste dalla tabella B allegata alla L. 177/1976 e delle somme di cui alla L. 324/59 e D.P.R. 834/1981 (indennità integrativa speciale) entrambe soggette a rivalutazione.
L′assegno di indennità è reversibile per 15 anni.
I danneggiati da vaccinazione anti Covid 19 possono presentare ulteriore domanda per ottenere un assegno una tantum, pari al 30% annuo dell′indennizzo dovuto per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell′evento dannoso e l′ottenimento dell′indennizzo.
Se invece emerge l′esistenza di un′ulteriore patologia direttamente connessa alla vaccinazione, è possibile ottenere un indennizzo aggiuntivo per doppia patologia, di importo pari al 50% di quello previsto per la categoria corrispondente alla patologia più grave (art. 1 comma 7 L. 238/1997).
Il problema è che la Tabella B, espressamente richiamata per stabilire l′indennizzo dovuto per il danno irreversibile conseguente alla vaccinazione, ha ad oggetto importi dovuti per incarichi di polizia e militari, suddivisi in tre gradi diversi, in relazione alla gerarchia del ruolo ricoperto (es. Grado 1 Caporal Maggiore, Grado 2 Allievo Carabiniere, Grado 3 Soldato) sicché non è agevole sapere quale dei tre gradi prendere in considerazione per liquidare il detto indennizzo.
Attesa l′oggettiva inconferenza della struttura della Tabella suindicata con l′indennizzo in oggetto, sarà onere del giudice, come spesso accade, sopperire alla negligenza e trascuratezza del legislatore, al fine garantire al danneggiato un ristoro adeguato all′effettiva lesione della propria sfera giuridica, che, però, non sarà mai pari all′effettivo danno subito.
Il punto più delicato ci sembra però quello sulla prova del nesso causale tra vaccinazione e patologia permanente. Non sarà facile fornire tale prova e molto si baserà sulle statistiche e sugli studi effettuati nel mondo, aventi ad oggetto le reazioni avverse al vaccino.