Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-10-2024

Mutuo - Azione di restituzione delle somme

Prova del contratto - Ricavabile dalla consegna di assegni bancari o somme di denaro


(Cc, articolo 2697)
L′attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell′articolo 2697, primo comma, del codice civile, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l′obbligo della vantata restituzione; l′esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l′"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la legittimità), essendo l′attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l′inversione dell′onere della prova.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 30 maggio 2024 n. 15181