Studio Legale Pietrangeli Bernabei
16-10-2024

Legittimari

Prova della simulazione di una vendita fatta dal de cuius


(Cc, articoli 553, 1418, 1412, 2721 e 2729)
Il legittimario č ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta dal de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli articoli 2721 e 2729 del codice civile, a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l′accertamento della simulazione sia preordinato solamente all′inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformitā a quanto dispone l′articolo 553 del codice civile.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 29 maggio 2024 n. 15043