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23-10-2024
Danno da morte del congiunto
Sofferenza del familiare superstite
(Cc, articoli 2697 e 2727)
IL PRINCIPIO
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l′esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l′id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all′essere umano. Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l′esistenza di circostanze concrete dimostrative dell′assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
LA NOTA
Al fine di garantire non solo un′adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l′uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l′adozione del criterio a punto, l′estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l′elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l′età della vittima, l′età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l′indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull′importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l′eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 7 settembre 2023 n. 26140