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30-10-2024
Infortuni sul lavoro
L′incidente in una trasmissione televisiva non č equiparabile a quello sul luogo di lavoro
Ha agito correttamente il giudice di primo grado nell′escludere che l′ambiente ove si era verificato l′infortunio fosse qualificabile come "luogo di lavoro" sulla base dell′elemento di fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti in una trasmissione televisiva e riservata solo all′utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all′interno della struttura. Ne consegue che il giudice di merito ha correttamente concluso che il rischio connesso all′utilizzo della predetta struttura non fosse espressione di un rischio di tipo lavorativo in quanto non correlato all′attivitā di impresa e non essendo di fatto la stessa collocata in uno spazio definibile come destinato ad attivitā lavorativa. Gli Ermellini hanno rigettato l′appello della Procura seconda cui nella nozione di "luogo di lavoro" rilevante per la sussistenza dell′obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientrava ogni luogo in cui veniva svolta e gestita una qualsiasi attivitā implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalitā sportive, ludiche e artistiche della struttura in cui essa si svolgeva e dell′accesso da parte di terzi estranei all′attivitā lavorativa. I Supremi giudici hanno precisato che il luogo non poteva essere qualificato come lavorativo in quanto si trattava di luoghi dove non vi era alcun lavoratore e, quindi, destinati esclusivamente ad attivitā ludiche.
Corte di cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza 6 maggio 2024 n. 17679