Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-11-2024

Pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità spettante a un genitore non è trasmissibile agli eredi


La pensione di reversibilità spettante a un genitore non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di quest′ultimo. Se così non fosse, si innescherebbe una catena potenzialmente infinita, poiché il diritto dei superstiti alla reversibilità è un diritto che spetta a ciascuno di essi, in ragione dei propri rapporti col defunto titolare di pensione diretta ed in relazione alle condizioni in cui si trovano alla morte di questi, senza che sia in alcun modo prevista l′ulteriore trasmissibilità di tale diritto. In tema di pensione ai superstiti, a norma dell′art. 22 della l. n. 903/1965, il diritto alla pensione di reversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell′assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di questo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo.

Corte di cassazione - Sezione Lavoro - Ordinanza 22 maggio 2024 n. 14287