Studio Legale Pietrangeli Bernabei
06-11-2024

Caparra e penale - Caparra confirmatoria

Funzione di liquidazione del danno


(Cc, articoli 1337, 1338, 1385, 1428, 1429, 1430, 1431, 1439 e 1489)
La consegna di una somma di denaro effettuata dall′uno all′altro dei contraenti al momento della conclusione di un negozio ha natura di caparra confirmatoria quando risulti che le parti hanno inteso perseguire gli scopi di cui all′articolo 1385 del codice civile, ovvero attribuirle la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento - secondo il meccanismo della ritenzione della caparra o della esazione del doppio di essa - qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il diritto di recesso; invece la consegna di denaro ha natura di deposito cauzionale qualora essa sia stata conferita a garanzia di un eventuale obbligo di risarcimento del danno a carico del cauzionante; la funzione del deposito cauzionale č quella propria della garanzia, consentendo al creditore di soddisfarsi sulla somma ove il cauzionante abbia cagionato un danno e per l′ammontare del danno.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 aprile 2024 n. 8989