Studio Legale Pietrangeli Bernabei
06-11-2024

Lavoro subordinato

Attività lavorativa svolta a favore del convivente more uxorio


(Cc, articolo 2094)
In punto di accertamento della natura subordinata del rapporto reso nell′ambito di convivenza more uxorio occorre muovere dalla considerazione che le unioni di fatto, quali formazioni sociali rilevanti ex articolo 2 della Costituzione, sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell′altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale e si configurano come adempimento di un′obbligazione naturale ove siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza. Ne consegue che, in un tale contesto, l′attività lavorativa e di assistenza svolta in favore del convivente "more uxorio" assume una siffatta connotazione quando sia espressione dei vincoli di solidarietà ed affettività di fatto esistenti, alternativi a quelli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, benché non possa escludersi che, talvolta, essa trovi giustificazione proprio in quest′ultimo, del quale deve fornirsi prova rigorosa, e la cui configurabilità costituisce valutazione, riservata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata.

Cassazione civile, Sezione lavoro, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9778