Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-11-2024

Azione per l′inadempimento contrattuale

Onere della prova


(Cc, articoli 2697, 2721, 2727 e 2729)
In tema di prova dell′inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l′adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell′inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto č gravato dell′onere della prova del fatto estintivo dell′altrui pretesa, costituito dall′avvenuto adempimento.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 4 aprile 2024 n. 8979