Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-11-2024

Onere della prova - Fatti negativi

Prova tramite la dimostrazione di fatto positivo contrario o mediante presunzioni


(Cc, articoli 1194, 2033 e 2697)
L′onere probatorio gravante, a norma dell′articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l′estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l′applicazione di tale regola dia luogo a un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all′articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l′esercizio dell′azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9757