Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-11-2024

Azione di petizione ereditaria

Somme di denaro disposte dal de cuius prima della morte


(Cc, articoli 533, 566, 588 e 782)
Con l′azione di petizione ereditaria l′erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto mentre tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il de cuius abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un′apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del de cuius.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 4 aprile 2024 n. 8942