Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-11-2024

Possesso del bene - Acquisito da un trasferimento invalido

Necessità del possesso animo domini


(Cc, articoli 1141, 1158, 1159-bis, 2697, 2721)
Ai fini dell′usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l′invalido trasferimento della proprietà, l′accipiens può possedere il bene animo domini: ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l′accipiens e la res tradita sia sorretto dall′animus rem sibi habendi.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9566