Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-11-2024

Locazione - Obbligazioni del locatore - Garanzia per molestie

Molestia arrecata da terzi deducenti diritti contrastanti con quelli del conduttore


(Cc, articolo 1585)
In tema di locazione, l′articolo 1585 del codice civile, nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione del bene locato, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo. Ove i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi del primo comma di detto articolo. Nell′ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica, ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è dovuta ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del secondo comma dello stesso articolo 1585 del codice civile (Nel caso di specie, richiamato l′enunciato principio, il giudice adito ha respinto la domanda risarcitoria proposta da un conduttore nei confronti del locatore, in quanto i lavori di ristrutturazione intrapresi nel fabbricato dove si trovava l′immobile locato ed i connessi rumori e disagi causati dalla presenza delle maestranze, oltre ad essere stati deliberati dal Condominio dopo la data di conclusione del contratto, costituivano comunque una mera molestia di fatto, insuscettibile, in quanto tale, di determinare una responsabilità da parte del locatore).

Tribunale di Busto Arsizio, Sezione III civile, sentenza 31 gennaio 2024 n. 154