Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-11-2024

Luci e vedute

Distanze legali - Proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta


(Cc, articolo 907)
Al proprietario del fondo gravato da una servitù di veduta è vietato costruire a meno di tre metri dal lato inferiore dell′apertura dalla quale si esercita la veduta, distanza che deve essere rispettata sia nella sua proiezione orizzontale, sia in quella verticale, con la conseguenza che ogni costruzione che venga a cadere in tale zona è illegale e deve essere rimossa. In altri termini, a norma dell′articolo 907 del Cc, il diritto di veduta opera in ogni direzione, e quindi sia in orizzontale sia in verticale (comma 1), sia (comma 2) eventualmente obliqua (ove sia esercitata anche la veduta obliqua) ed impone, conseguentemente, che la nuova costruzione non possa comunque essere posizionata ad una distanza inferiore di tre metri, nella duplice proiezione orizzontale e verticale (ed eventualmente obliqua) dalla soglia dell′apertura dalla quale si esercita la preesistente veduta. La "ratio" della richiamata disposizione - per la quale la veduta consiste nell′"inspicere" e nel "prospicere in alienum" - è la completa e piena visione del fondo servente, la cui violazione impone la rimozione della costruzione eventualmente realizzata in spregio alle predette distanze legali (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta a seguito dell′elevazione da parte del convenuto di una veranda dal suolo di calpestio del terrazzo fino alla base del balcone degli attori, il giudice adito, richiamati gli enunciati principi, ha accolto la domanda introdotta da quest′ultimi al fine di ottenere la condanna del convenuto medesimo alla rimozione del manufatto di legno installato secondo le modalità indicate nella relazione peritale disposta in corso di giudizio).

Tribunale di Roma, Sezione V civile, sentenza 6 novembre 2023 n. 15912