Studio Legale Pietrangeli Bernabei
08-11-2024

Corruzione per l′esercizio della funzione

Contenuto del patto corruttivo


(Cp, articolo 318)

IL PRINCIPIO
In tema di corruzione per l′esercizio della funzione, dal punto di vista "qualitativo", il patto di cui all′articolo 318 del Cp può avere ad oggetto il compimento di atti specificamente individuati e concordati tra le parti, così come l′impegno indefinito a soddisfare qualunque interesse dell′extraneus che possa in prospettiva palesarsi; mentre, dal punto di vista "quantitativo", il patto può riguardare sia la realizzazione di plurimi atti, sia il compimento di un unico atto, il reato essendo, in ipotesi, configurabile addirittura là dove la generica "messa a disposizione" non si concreti, per circostanze esterne alla volontà del corrotto, nel compimento di alcun atto (fermo restando che, in simili casi, sarà difficile raggiungere la prova del do ut des).

LA NOTA
In tema si è affermato che la legge n. 190 del 2012, facendosi carico delle tensioni interpretative manifestatesi durante la vigenza del testo dell′articolo 318 del Cp, che ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dell′ufficio, ha inteso infatti estendere la tutela penale alle ipotesi di "corruzione sistemica", quelle, cioè, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il cosiddetto "pubblico ufficiale a libro paga"), avendo il legislatore preso atto che già solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione - pur in mancanza del compimento di uno specifico atto e della contrarietà o meno di quest′ultimo ai doveri del pubblico agente - è sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione. In tal modo, però, la novella non ha affatto inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, già sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un "specifico" atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata (<>) è volutamente ampia, nell′esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, più in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poiché entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione) [sezione VI, 26 maggio 2021, Proc. gen. App. Genova in proc. Crocetta e altro, che, da queste e premesse, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha annullato con rinvio la sentenza che aveva escluso il reato di cui all′articolo 318 del Cp, in una vicenda in cui oggetto del mercimonio era stato un unico specifico atto, sull′erroneo rilievo che l′ipotesi incriminatrice in questione non poteva ravvisarsi, poiché non risultava dimostrata la relazione di "stabile asservimento" del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, ossia mancava la dimostrazione dell′impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata].

Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 6 marzo-2 maggio 2024 n. 17514