Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-11-2024

Responsabilità dell′amministratore di fatto

Individuazione del ruolo di amministratore di fatto


(Cc, articolo 2639)

IL PRINCIPIO
Ai fini del riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto, la prova della ritenuta funzione gestoria, esercitata in fatto da parte di un soggetto non formalmente investito di tale carica, si traduce nell′accertamento di elementi sintomatici dell′inserimento organico di tale soggetto in qualunque settore gestionale dell′attività economica, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare. Accertamento che, se sostenuto da motivazione congrua e logica, è insindacabile in sede di legittimità, in quanto oggetto di un apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito.

LA NOTA
É pacifico che, ai fini dell′attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" di una società, può essere valorizzato l′esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, od anche soltanto di alcuni di essi; in tale ultimo caso, peraltro, spetterà ai giudici del merito valutare la pregnanza, ai fini dell′attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (di recente, sezione V, 15 novembre 2023, Zini ed altro; sezione V, 26 ottobre 2023, Pieri; sezione V, 25 gennaio 2023, Conti; sezione II, 1° giugno 2022, Ribecco). In altri termini, per la determinazione del possesso della qualifica di amministratore "di fatto", occorre avere riguardo al disposto dell′articolo 2639 del codice civile, secondo cui tale nozione postula l′esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l′esercizio di "tutti" i poteri propri dell′organo di gestione, ma richiedono l′esercizio di un′apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale [cfr. anche sezione V, 26 giugno 2013, Boschetti ed altri, relativa ad una fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in cui si è ritenuto correttamente motivata l′attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" valorizzando il ruolo assunto dall′imputato di preminenza assoluta nella gestione della società, essendo emerso che questi era l′autore di ogni scelta gestionale, impartiva disposizioni ai dipendenti, assumeva e licenziava personale di sua volontà, gestiva il settore pubblicitario]. Nella vicenda qui esaminata, la Cassazione ha ritenuto esauriente ed immune da vizi la motivazione dei giudici di merito, che avevano individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dall′imputato; in particolare, l′ubicazione della sede sociale presso un immobile nel quale aveva sede altra società riconducibile all′imputato; la presenza, al momento dell′apposizione dei sigilli da parte del curatore fallimentare, del solo imputato, che era intervenuto ed aveva firmato l′atto quale "incaricato" della società; le dichiarazioni rese dal consulente del lavoro della società e dai titolari delle altre imprese che avevano intrattenuto rapporti commerciali con la società poi fallita, ove emergeva che l′imputato si era presentato come referente o titolare ed era colui che stabiliva le condizioni contrattuali, firmava i contratti, intratteneva i successivi rapporti gestori, curava i rapporti con i fornitori e consegnava loro gli assegni, assumeva il personale e forniva garanzia di copertura delle esposizioni debitorie; le dichiarazioni rese dagli operai, ex dipendenti della società, i quali avevano riferito di essere stati assunti dall′imputato che si presentava ai loro occhi come il "titolare" dell′azienda.

Cassazione penale, Sezione V, sentenza 28 febbraio-19 aprile 2024 n. 16414