Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-11-2024

Millantato credito

Traffico di influenze illecite


(Cp, articoli 346 e 346 bis)
Non sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all′articolo 346, comma 2, del Cp - abrogato dall′articolo 1, comma 1, lettera s), della legge 9 gennaio 2019 n. 3 - e il reato di traffico di influenze illecite di cui all′articolo 346 del Cp, come modificato dall′articolo 1, comma 1, lettera t), della citata legge; le condotte, già integranti gli estremi dell′abolito reato di cui all′articolo 346, comma 2, del Cp, potevano, e tuttora possono, configurare gli estremi del reato di truffa (in passato astrattamente concorrente con quello di millantato credito corruttivo), purché siano formalmente contestati e accertati in fatto tutti gli elementi costitutivi della relativa diversa fattispecie incriminatrice.

Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza 29 febbraio 2024-15 maggio 2024 n. 19357