Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilità civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanità (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilità professionale (6)
Disabilità (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invalidità (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
24-07-2024
Danno da perdita del rapporto parentale
RISARCIMENTO DEL DANNO - Morte di congiunti (parenti della vittima) - Perdita del rapporto parentale - Criteri di liquidazione equitativa - Tabelle basate sul sistema a punti variabili
Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza, 28/02/2023, n. 5948 (rv. 666969-01)
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all′adozione del criterio a punto, l′estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l′elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l′età della vittima, l′età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l′indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell′utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall′intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un′adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l′importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). (Rigetta, CORTE D′APPELLO L′AQUILA, 13/05/2021)
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all′adozione del criterio a punto, l′estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l′elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l′età della vittima, l′età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l′indicazione dei relativi punteggi, ferma restando la possibilità che la valutazione equitativa si traduca nell′utilizzo di un sistema di liquidazione diverso (il quale attinga, ove reputato utile, anche alla fonte rappresentata dall′intervallo di valori numerici offerto dalla versione della tabella milanese anteriore a quella del giugno 2022), purché sorretto da un′adeguata motivazione che dia conto delle circostanze prese in considerazione dal giudice per la quantificazione del danno risarcibile nel caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel quantificare il danno da perdita del rapporto parentale patito dai fratelli della vittima di un incidente stradale sulla base delle tabelle milanesi del 2018, aveva ridotto l′importo - vicino al massimo tabellare - liquidato dal giudice di primo grado, in considerazione della mancata dimostrazione di circostanze eccezionali idonee a giustificare la suddetta liquidazione). (Rigetta, CORTE D′APPELLO L′AQUILA, 13/05/2021)