Studio Legale Pietrangeli Bernabei
13-11-2024

Conto corrente

Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca


(Cc, articoli 1194, 1842, 1852, 2033, 2946 e 2697; Cpc, articolo 183)
In tema di rapporti bancari, a fronte dell′eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell′indebito proposta dal correntista, grava su quest′ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l′esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un′eccezione in senso lato e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un′apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell′accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell′indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l′esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7030