Studio Legale Pietrangeli Bernabei
13-11-2024

Violenza sessuale

Elemento psicologico


(Cp, articolo 609-bis)
Ai fini dell′integrazione dell′elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, non è necessario che la condotta sia finalizzata a soddisfare il piacere sessuale dell′agente, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell′atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, mentre l′eventuale concorrente finalità ingiuriosa o minacciosa dell′agente non esclude la connotazione sessuale dell′azione. In definitiva, l′atto deve essere definito come "sessuale" sul piano obiettivo, non su quello soggettivo delle intenzioni dell′agente: se, perciò, il fine di concupiscenza non concorre a qualificare l′atto come sessuale, il fine ludico o di umiliazione della vittima non lo esclude.

Cassazione penale, Sezione III, sentenza 7 febbraio-8 maggio 2024 n. 18027