Studio Legale Pietrangeli Bernabei
13-11-2024

Detenzione di sostanze stupefacenti

Finalitā di spaccio - Dimostrazione


Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73
In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qual volta la condotta non appaia indicativa dell′immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimitā soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicitā della motivazione. Nella specie, la Corte ha ritenuta logicamente motivata la destinazione della sostanza allo spaccio attraverso la valorizzazione, tra l′altro, delle modalitā di confezionamento della sostanza stupefacente, suddivisa in bustine di cellophane, della diversa tipologia di sostanze rinvenute, del quantitativo, del denaro contante nella disponibilitā dell′imputato, dell′assenza di certificazione rilasciata in suo favore come assuntore.

Cassazione penale, Sezione VI, sentenza 1° febbraio-9 aprile 2024 n. 14690