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14-11-2024
Diritto di cronaca - Giornalismo d′inchiesta
Generale limite della verità oggettiva della notizia
Costituzione, articolo 21; Cp, articolo 595; Legge 3 febbraio 1963 n. 69
Al cosiddetto "giornalismo d′inchiesta", quale species più rilevante della attività di informazione, connotata (come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo) dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta e attiva, della notizia da parte del professionista, va riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell′esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia: venendo meno, in tal caso, l′esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell′attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l′altro, menzionati nella legge n. 69 del 1963.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 5 aprile 2024 n. 9068