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14-11-2024
Avvocati - Compensi e tariffe
Accertamento credito professionale
Cc, articoli 2233 e 2697; Cpc, articoli 183 e 210
Nei giudizi aventi ad oggetto l′accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell′avvenuto conferimento dell′incarico, dell′effettivo espletamento dello stesso, nonché della entità delle prestazioni svolte. In casi di prestazioni di avvocato, pertanto, è onere del professionista produrre la documentazione attestante la attività svolta. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, l′attore attraverso la produzione dei fascicoli, avvenuto su ordine del giudice - ai sensi dell′articolo 210 del Cpc - ha assolto all′onere della prova in quanto l′esame dei fascicoli consentiva di accertare l′attività concretamente svolta nel corso di entrambi i gradi di giudizio e di verificare il contributo di altri difensori. Al riguardo, è errata in diritto l′affermazione della Corte di appello secondo cui la elencazione delle voci difensive costituirebbe un onere di allegazione, da svolgersi nei termini di cui all′articolo 183 del Cpc. In realtà la parcella - anche se corredata dal parere del competente Consiglio dell′Ordine - costituisce una mera dichiarazione unilaterale del professionista, sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre per l′accertamento del credito il professionista ha l′onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in caso di contestazione, di fornire la prova delle prestazioni eseguite. In tale contesto la elencazione delle voci difensive - che costituiscono il contenuto della parcella - non integra, pertanto, un onere di allegazione, soggetto alle preclusioni, ma l′esercizio di attività difensiva esplicabile anche in comparsa conclusionale).
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9314