Studio Legale Pietrangeli Bernabei
14-11-2024

Prova documentale

Disconoscimento scrittura privata


Cpc, articolo 214
Il disconoscimento della scrittura privata (articolo 214 del Cpc) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l′onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui. Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l′unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all′articolo 214 del Cpc, è utilizzabile anche se "disconosciuto" dalla parte contro cui è prodotto; per la stessa ragione può essere dal giudice ritenuto inattendibile anche se non ne sia contestata l′autenticità.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 8 aprile 2024 n. 8329