Studio Legale Pietrangeli Bernabei
14-11-2024

Caparra confirmatoria

Assegno bancario


Cc, articoli 1175, 1218 e 1385
In tema di caparra confirmatoria, allorquando la stessa venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all′incasso, trattenendo comunque l′assegno e non restituendolo alla controparte, č contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore medesimo l′insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all′obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarā tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell′assegno (Nel caso di specie, nell′accogliere la domanda del promissario acquirente di un bene immobile per inadempimento dei promittenti venditori agli obblighi assunti all′atto della stipula di un preliminare di vendita, il giudice adito, ritenuto legittimo il recesso esercitato dall′attore e richiamato l′enunciato principio, ha condannato i convenuti al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in sede di sottoscrizione del contratto nella misura del doppio, a nulla rilevando che, nella circostanza, uno dei due titoli consegnati non era stato posto all′incasso).

Tribunale di Genova, sezione I civile, sentenza 28-29 aprile 2024 n. 1346