Studio Legale Pietrangeli Bernabei
18-11-2024

Risoluzione per inadempimento

Fattispecie in tema di contratto di locazione di immobile ad uso abitativo


Cc, articoli 1453, 1455 e 1571
In tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all′interesse del creditore all′adempimento della prestazione attraverso la verifica che l′inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell′economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all′altro contraente), sì da dar luogo a uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, nonché di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell′una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell′altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l′intensità. (Nel caso di specie, richiamato anche l′enunciato principio, il giudice adito, ha rigettato la domanda del locatore diretta a ottenere la risoluzione di un contratto di locazione di un immobile adibito ad uso abitativo per asserito inadempimento del conduttore).

Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 30 aprile 2024 n. 7558