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20-11-2024
Guida sotto l′influenza dell′alcool
Accertamento dello stato di ebbrezza - Etilometro
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186
IL PRINCIPIO
In tema di guida in stato di ebbrezza, poiché l′esame strumentale non costituisce una prova legale, l′accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall′articolo 186 del codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione. Ne consegue, pertanto, che, pur in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici [che, nella fattispecie, secondo la Cassazione, i giudici di merito, nel condannare l′imputato per la fattispecie di cui alla lettera c) dell′articolo 186, avevano congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall′imputato alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche, certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l, per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l′autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria].
LA NOTA
La giurisprudenza si è già espressa nel senso che, nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l′esame strumentale non costituisce una prova legale, l′accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall′articolo 186 del codice della strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione [di recente, Sezione IV, 24 aprile 2019, Gaggioli; nonché Sezione IV, 5 marzo 2019, Picca, che quindi ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all′articolo 186, comma 2, lettera b), lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell′incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del pronto soccorso prima della sottoposizione del conducente ad esame ematico, i cui risultati erano stati dichiarati inutilizzabili]. Nella medesima prospettiva, si è ulteriormente precisato che, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all′articolo 186 del codice della strada, lo stato di ebbrezza può essere accertato, per tutte le ipotesi attualmente previste dall′articolo 186, con qualsiasi mezzo, e quindi anche su base sintomatica, e non necessariamente né unicamente attraverso la strumentazione [etilometro] e la procedura indicate nell′articolo 379 del dpr 16 dicembre 1992 n. 495: infatti, per il principio del libero convincimento, per l′assenza di prove legali e per la necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata, il giudice può desumere lo stato di alterazione psicofisica, derivante dall′influenza dell′alcool, da qualsiasi elemento sintomatico dell′ebbrezza o dell′ubriachezza (tra cui l′ammissione del conducente, l′alterazione della deambulazione, la difficoltà di movimento, l′eloquio sconnesso, l′alito vinoso, ecc.); così come può anche disattendere l′esito fornito dall′"etilometro", sempreché del suo convincimento fornisca una motivazione logica ed esauriente. Per l′effetto, nulla vieta che il giudice, a fronte di manifestazioni eclatanti di ebbrezza, fornendo una adeguata motivazione, possa ritenere superate le soglie superiori di rilevanza penale [lettere b) e c)]. Per converso, il giudice, in tutti i casi in cui, pur avendo accertato il superamento della soglia minima, non sia in grado di affermare, secondo il criterio dell′oltre il ragionevole dubbio, che la condotta dell′agente possa rientrare nelle due face di maggiore gravità, deve ravvisare l′ipotesi più lieve [lettera a), di rilevanza solo amministrativa] [Sezione IV, 20 aprile 2016, Mazzocchi].
Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 29 febbraio-27 maggio 2024 n. 20763