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20-11-2024
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari
Commercio di sostanze alimentari nocive
Cp, articoli 440 e 444
Ai fini della configurabilità dei delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari [articolo 440 del Cp] e di commercio di sostanze alimentari nocive [articolo 444 del Cp] è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, dato di fatto che deve costituire oggetto di specifica dimostrazione mediante indagine tecnica o altro mezzo di prova. Le due ipotesi differiscono peraltro per l′attività posta in essere dal soggetto agente: l′elemento oggettivo del primo delitto è costituito dall′opera di corruzione o adulterazione delle sostanze alimentari destinate all′alimentazione o al commercio; invece, l′elemento oggettivo del secondo delitto consiste nella detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state contraffatte o adulterate ma che siano, comunque, pericolose per il consumatore, con l′effetto che il carattere nocivo della sostanza non dipende - in questa seconda ipotesi - da una immutatio tra quelle descritte nella prima ipotesi (alterazione, corruzione, adulterazione), ma da altre cause, quali, ad esempio, il cattivo stato di conservazione o la provenienza delle carni da animali malati.
I delitti di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari [articolo 440 del Cp] e di commercio di sostanze alimentari nocive [articolo 444 del Cp], pur costituendo entrambe le fattispecie criminose delitti di pericolo concreto che richiedono l′accertamento in concreto dello stato di pericolo, ancorché la sostanza pericolosa non abbia causato danno, costituiscono ipotesi in punto di principio non compatibili, nel senso che esse possono ricorrere solo in via alternativa, differenziandosi per l′attività svolta dal soggetto agente [nel primo reato, l′opera di adulterazione o contraffazione della sostanza; nell′altro, la detenzione per il commercio o nella distribuzione per il consumo di sostanze che non siano state adulterate o contraffatte]: ciò, ovviamente, quando si faccia riferimento alla medesima condotta, nulla escludendo che, in ipotesi di diverse e cumulative condotte da parte del medesimo agente, possa verificarsi la distinta integrazione sia dell′ipotesi delittuosa di cui all′articolo 440 del Cp, sia di quella di cui all′articolo 444 del Cp.
Cassazione penale, Sezione I, sentenza 12 gennaio-2 aprile 2024 n. 13329