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25-11-2024
Distanze legali
Costruzioni su fondi finitimi - Principio di prevenzione
Cc, articoli 873 e 875
In tema di distanze legali, l′articolo 873 del Cc, nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, va interpretato, in relazione all′interesse tutelato dalla norma, nel senso che la nozione di costruzione comprende qualsiasi manufatto avente caratteristiche di consistenza e stabilità, o che emerga in modo sensibile dal suolo, sporgendone stabilmente, e che, per la sua consistenza, abbia l′idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del godimento della proprietà, senza riferirsi necessariamente ad un edificio ma ad un qualsiasi manufatto (come un′autorimessa o una tettoia), avente le suddette caratteristiche. Ai sensi della citata disposizione, esiste una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, la quale non può essere modificata dai regolamenti comunali, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell′articolo 873 del Cc ai regolamenti locali, costituenti norme secondarie, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, la Corte d′appello, che ha affermato che il manufatto in contestazione non rientrasse nel concetto di costruzione, in quanto interamente interrato, fuoriuscendo l′estradosso dallo stesso di soli 15 centimetri rispetto al muro di confine con la proprietà confinante, non si è attenuta ai predetti principi, essendosi limitata a valorizzare la sporgenza di soli 15 cm, dell′estradosso del solaio del manufatto di nuova realizzazione, senza tener conto né della complessità dell′opera, né della sua sporgenza dal suolo e dal livello del fondo contiguo, così pervenendo ad un giudizio parziale, focalizzato sul solo requisito dell′emersione della stessa in modo sensibile al di sopra del livello del suolo e privo di riferimenti sulle caratteristiche del piano di campagna, sia del fondo sul quale lo stesso era insorto, sia di quello finitimo).
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 28 luglio 2023 n. 23040
Cc, articoli 873 e 875
In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all′articolo 875 del Cc, valevole anche per le sopraelevazioni, non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio di limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest′ultimo caso l′obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul confine, a meno che una specifica disposizione del regolamento edilizio non consenta espressamente di costruire in aderenza. Pertanto, l′assenza di una previsione del regolamento edilizio comunale, che prescriva una distanza minima tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l′obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni, comporta l′applicabilità del principio di prevenzione, in virtù del quale il prevenuto può costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 28 luglio 2023 n. 23037