Studio Legale Pietrangeli Bernabei
25-11-2024

Diffamazione a mezzo stampa

Riconoscimento con ragionevole certezza della persona cui la notizia offensiva è riferita


Costituzione, articolo 21; Cc, articoli 2043 e 2059; Cp, articolo 595
In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di un′esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia è riferita. In particolare, l′offesa della reputazione, necessaria ad integrare l′illecito, presuppone l′attitudine della comunicazione a rendere individuabile il diffamato sulla base di elementi che, sebbene non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere il fatto offensivo su un determinato soggetto. (Nel caso di specie, la corte territoriale - nel pieno rispetto dei principi così rassegnati e nell′esercizio della propria discrezionalità nella valutazione dei fatti di causa - ha osservato la Suprema Corte, ha affermato che gli elementi offerti dal libro pubblicato dagli odierni controricorrenti non erano oggettivamente tali da far convergere il fatto offensivo sulla persona dell′odierno ricorrente).

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 25 luglio 2023 n. 22285