Studio Legale Pietrangeli Bernabei
27-11-2024

Danno cagionato da cose in custodia - Responsabilità ex articolo 2051 Cc

Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni derivanti dall′allagamento di un immobile locato ad uso commerciale in fabbricato condominiale


Cc, articolo 2051
In tema di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, la funzione della norma di cui all′articolo 2051 del Cc, secondo cui "...ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito..." è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, in conformità al principio "cuius commoda eius et incommoda". Ne discende che elementi essenziali di tale fattispecie di responsabilità sono: a) l′esistenza di una relazione di custodia tra un soggetto e la "res", tale da consentire al custode il potere di controllare le modalità di uso e conservazione della stessa, di eliminare le situazioni di pericolo eventualmente insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; b) la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e l′evento dannoso, a prescindere dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa e dalla condotta, diligente o meno, in concreto tenuta dal custode. Quanto, infine, al regime di riparto dell′onere della prova, muovendosi dall′assunto che la responsabilità in esame si fonda, non su un comportamento o un′attività del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa e che il limite di tale responsabilità risiede nell′intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di causazione del danno, discende che all′attore compete provare l′esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l′evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l′esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell′imprevedibilità e dell′assoluta eccezionalità. In altri termini, opera al riguardo un′inversione dell′onere della prova, per cui il danneggiato ha solo l′onere di provare l′esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava l′onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (Nel caso di specie, richiamati gli enunciati principi, il giudice adito, accogliendo la domanda avanzata dalla conduttrice di un immobile locato ad uso commerciale nei confronti di un Condominio, ha condannato quest′ultimo al risarcimento dei danni derivanti dall′allagamento dei locali nei quali erano stati stoccati prodotti zootecnici destinati alla vendita).

Tribunale di Mantova, Sezione civile, sentenza 28 agosto-4 settembre 2023, n. 596