Studio Legale Pietrangeli Bernabei
27-11-2024

Danno alla reputazione ed all′immagine di persone giuridiche

Fondamento - Onere probatorio


Cc, articoli 1226, 2043, 2056, 2059 e 2696
Il danno alla reputazione ed all′immagine di persone giuridiche è un danno-conseguenza che, ai fini della sua risarcibilità, deve essere debitamente allegato e provato da chi lo invoca. Invero, l′onere della prova per il danno all′immagine di persone giuridiche è equiparato a quello per il danno all′immagine professionale di una persona fisica, il che vuol dire che, ai fini del risarcimento del danno, non è sufficiente la prova della lesione, ma è necessario dimostrare anche il pregiudizio in conseguenza subito ed il nesso di causalità. In particolare, tale danno non patrimoniale è costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell′ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell′incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell′agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell′ente e, quindi, nell′agire dell′ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l′ente di norma interagisca. Sulla scorta di quanto precede, l′onere probatorio non può dirsi assolto nel caso in cui la parte si limiti a dedurre genericamente un danno all′immagine, senza dimostrare il pregiudizio concretamente subito in conseguenza dell′illecito posto in essere (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui una compagnia di assicurazioni, ottenuta una sentenza favorevole in sede penale nei confronti di un proprio infedele dipendente, aveva poi agito in sede civile nei confronti di quest′ultimo per la liquidazione dei relativi danni, il giudice adito, pur accogliendo la domanda attorea a titolo di danno patrimoniale, ha invece rigettato quella avanzata a titolo di danno non patrimoniale per lesione all′immagine, non essendo stata fornita in giudizio prova alcuna in ordine al pregiudizio subito, sotto il profilo della diminuzione e/o interferenza nel meccanismo dell′acquisizione della nuova clientela, fidelizzazione di quella esistente e nel meccanismo della concorrenza sulla piazza territoriale del foro adito).

Tribunale di Sciacca, Sezione II civile, sentenza 30-31 agosto 2023, n. 288