Studio Legale Pietrangeli Bernabei
20-10-2023

Domanda contestuale di separazione e divorzio congiunti

Riforma Cartabia

Com′è noto, la Riforma Cartabia, all′art. 473-bis.49 c.p.c., ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie.
La norma dispone che le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale . A distanza di pochi mesi della entrata in vigore della Riforma Cartabia, in materia di famiglia si registrano le prime difformità nei provvedimenti adottati dai giudici di merito.
Il Tribunale di Milano ed il Tribunale di Firenze hanno infatti diversamente statuito in ordine alla possibilità di presentare contestualmente ricorso per separazione consensuale e per divorzio congiunto.
Una delle novità della riforma è stata la previsione all′art. 473-bis.51 c.p.c. della possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, dove è possibile sia per il ricorrente che per il resistente proporre domanda di separazione personale e di divorzio.
Nelle fattispecie oggetto delle pronunzie difformi dei giudici di merito che andremo ad esaminare, i ricorrenti hanno presentato il ricorso introduttivo per la separazione consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ottenendo diversa risposta dagli organi giudicanti.
1) Ammissibilità cumulo ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto:
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 05.05.23, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, precisando nella parte motiva: secondo quanto prevede l′art. 473-bis.49 cpc le parti con il ricorso introduttivo di separazione consensuale hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di legge, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data delle comparizione dei coniugi e, nel caso de quo, dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l′art. 2 della Legge n. 898/70. Il Tribunale ha disposto inoltre che nelle note scritte le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza di allegazione di fatti nuovi ai sensi dell′art. 473-bis.19, 2° comma. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, sarà rigettata la domanda congiunta di cessazione degli effetti civile del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole a ai rapporti economici di cui all′art. 473-bis.51, 2° comma cpc. Il Tribunale, infine, ha differito la pronuncia relativa alle spese alla definizione del giudizio di merito.
Dello stesso orientamento il Tribunale di Genova che nelle prime indicazioni scritte fornite a seguito di riunioni della sezione Famiglia ha ritenuto il cumulo di domande ex art. 473-bis.49 applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale ed il Tribunale di Vercelli che nel comunicato del 15.3.2023 ha ritenuto ammissibile che dette domande siano avanzate con un unico ricorso, stante la collocazione sistematica dell′art. 473-bis.49, all′interno del Capo Terzo, Sezione Seconda del Titolo Quarto bis del Libro Secondo cpc, unitamente alla ratio ispiratrice della normativa, volta alla unificazione dei procedimenti, oltre al dato per cui il Ministero della Giustizia ha fornito al personale amministrativo dei "codici oggetto" specifici per separazione consensuale unita a domanda per divorzio congiunto.
Tale interpretazione, accanto all′effetto di economia processuale, determina un innegabile effetto sul tema della validità dei patti in vista del divorzio.
2) Inammissibilità cumulo ricorso per separazione consensuale e divorzio congiunto:
Di diverso orientamento il Tribunale di Firenze che ha rilevato d′ufficio l′inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell′udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che nel caso di specie era applicabile lart. 473-bis.51 e non il n.49, ed ha successivamente omologato con sentenza del 15.05.2023 la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio.
Nella parte motiva il Collegio giudicante fiorentino ha rilevato che la norma che disciplina il procedimento su domanda congiunta, art. 473-bis.51 cpc, non prevede la possibilità di cumulo delle domande di separazione e divorzio, come invece espressamente previsto dall′art. 473-bis.49 cpc per i giudizi contenziosi, e, da ciò consegue che la possibilità di cumulo delle domande sia riservata dalla legge esclusivamente alle ipotesi di esistenza di contenzioso tra le parti.
Le due discipline sono ben distinte e non vi è nessun richiamo all′interno, né la legge delega contiene alcun riferimento nel senso del cumulo, per cui si applica il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit . La ratio della legge, risultante anche dalla relazione illustrativa, è ben diversa per le due ipotesi: per il ricorso congiunto è quella di dettare una disciplina uniforme per le varie ipotesi nonché di introdurre la specifica previsione della rinuncia delle parti a presenziare nell′ottica di semplificazione, per il cumulo di domande invece è quella di evitare la contemporanea presenza di due giudizi, quello di separazione e quello di divorzio, con sovrapposizione delle domande e dell′istruttoria, in modo da evitare una duplicazione dell′attività giurisdizionale, possibili sovrapposizione di pronunce oltre che di controversie nella fase esecutiva, al contempo contenendo la durata complessiva ed il numero dei procedimenti, sia in primo grado sia nei gradi successivi.
Il cumulo delle domande ha portata ben diversa nei procedimenti contenziosi, dove le parti si limitano a chiedere al Tribunale di procedere alla trattazione ed alla istruttoria per poi decidere su entrambe con una decisione che per lo status non verrà resa contestualmente, rispetto ai procedimenti congiunti, dove le parti disporrebbero contemporaneamente di entrambi gli status ed i consequenziali diritti, operando così in deroga al principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, pur in assenza di una specifica previsione normativa.
Secondo l′organo giudicante fiorentino ciò è inammissibile in quanto nella la legge delega, destinata peraltro alla disciplina ed alla semplificazione del processo civile, non vi è alcuna disposizione in tale senso che manifesti l′intenzione di superare il principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all′art. 160 c.c. Non vi è alcun riferimento all′art 160 c.c. che permetta di superare il consolidato orientamento giurisprudenziale di tale norma per cui sono ritenuti invalidi per illiceità della causa gli accordi con cui i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro divorzio, ritenendoli stipulati in violazione di tale principio, volto ad evitare che una preventiva pattuizione determini il consenso alla dichiarazione di divorzio (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 20756/2022).
Dello stesso orientamento del Tribunale fiorentino il Tribunale di Bari che, con la comunicazione del 6.4.2023, ha ritenuto il cumulo inammissibile in quanto l′art. 473-bis.51 non prevede una tale possibilità, dato che la norma richiama l′art. 473-bis.47 e non 49 che disciplina le ipotesi di cumulo contenziose.
3) A dirimere il contrasto interpretativo è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 , con la quale i giudici hanno aperto la strada alla possibilità per i coniugi di presentare domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.