Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-10-2023

Pignoramento ex art. 492 bis c.p.c.

Ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare da parte dell′ufficiale giudiziario

Ai sensi dell′art. 492 bis c.p.c., in seguito alla riforma Cartabia: " Su istanza del creditore munito del titolo esecutivo e del precetto, l′ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, procede alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ... l′ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell′anagrafe tributaria, compreso l′archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l′acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l′individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni l′ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze e ne da′ comunicazione al creditore istante. L′ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al secondo comma, il precetto è consegnato o trasmesso all′ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.
Se l′accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell′ufficiale giudiziario, quest′ultimo accede agli stessi per provvedere d′ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di cui al primo periodo, copia autentica del verbale è rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d′inefficacia della richiesta, la presenta, unitamente all′istanza per gli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520, all′ufficiale giudiziario territorialmente competente.
L′ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa individuata mediante l′accesso nelle banche dati di cui al quarto comma, intima al debitore di indicare entro quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che l′omessa o la falsa comunicazione è punita a norma dell′articolo 388, sesto comma, del Codice Penale.
Se l′accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest′ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l′ufficiale giudiziario notifica d′ufficio, ove possibile a norma dell′articolo 149 bis, al debitore e al terzo il verbale, che dovrà anche contenere l′indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto, dell′indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell′ingiunzione, dell′invito e dell′avvertimento al debitore di cui all′articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l′intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all′articolo 546. Il verbale di cui al presente comma è notificato al terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a quest′ultimo riferibili.
Quando l′accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest′ultimo che sono nella disponibilità di terzi l′ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l′accesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma, l′ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
La Riforma Cartabia, con l′intento di semplificare la procedura, consente al creditore di rivolgersi immediatamente all′ufficiale giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore.
La nuova disposizione prevede adesso due distinte ipotesi:
a) la prima è quella in cui il creditore intenda incaricare lufficiale giudiziario al compimento della ricerca telematica di eventuali beni da pignorare, ciò che presuppone lavvenuta notifica del precetto ed il decorso del termine di 10 giorni di cui allart. 482 del c.p.c.. Come si è prima accennato, infatti, non è più necessario rivolgersi al Presidente del Tribunale, essendo stata eliminata la necessità di un suo provvedimento autorizzativo come richiesto dalla norma previgente. Del resto lattività del Presidente si riduceva ad un mero controllo formale della sussistenza dei presupposti per poter condurre lesecuzione, controllo che lo stesso ufficiale giudiziario può compiere e che deve in ogni caso effettuare prima di procedere a pignoramento.
b) la secondo ipotesi prevista dalla norma è quella in cui il creditore, munito di titolo esecutivo e con precetto non ancora notificato o già notificato, non voglia rischiare di perdere la concreta possibilità di soddisfare il proprio credito e così, facendo valere il pericolo nel ritardo, faccia immediata istanza al Presidente del Tribunale volta ad ottenere lautorizzazione da parte dello stesso di effettuare la ricerca telematica dei beni da pignorare. In questa ipotesi è stata mantenuta valida la necessità di un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale in quanto il suo controllo non potrà limitarsi ad aspetti meramente formali (come fa lufficiale giudiziario), ma estendersi alla valutazione delleffettiva sussistenza del pericolo che si adduce a giustificazione della reale urgenza di condurre la ricerca ancor prima della notifica del precetto o, comunque, prima che si decorso il termine di dieci giorni prescritto dallart. 482 del c.p.c..
Una novità di assoluto rilievo è quella poi di cui al terzo comma della norma, ove viene espressamente previsto che, sia nel caso di istanza effettuata direttamente nei confronti dellUfficiale Giudiziario che nel caso in cui, dopo la notifica del precetto ma prima della scadenza del termine di cui all art. 482, il creditore, al fine di evitare il pericolo nel ritardo, si sia previamente rivolto al Presidente del Tribunale, il termine di novanta giorni di efficacia del precetto di cui al primo comma dellart. 481 del c.p.c. deve intendersi ipso iure sospeso per effetto della semplice proposizione dellistanza.
Tale sospensione, la cui ratio si individua nellesigenza di garantire la tutela dellinteresse del debitore ed evitare un ingiustificato giudizio di opposizione a precetto art. 615 del c.p.c., opera, alternativamente, fino:
1. alla comunicazione, da parte dellUfficiale Giudiziario, di non aver potuto eseguire le ricerche telematiche per mancanza dei presupposti; 2. fino al rigetto da parte del Presidente del Tribunale dell′istanza; 3. fino alla comunicazione del processo verbale di cui al 4° co. di questa stessa norma, ove si prevede che, al termine delle operazioni, l′ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, dandone opportuna comunicazione al creditore istante.
Occorre precisare che il potere di ricerca attribuito da questa norma allufficiale giudiziario incontra attualmente il limite delle disposizioni di settore nellambito dellaccesso ai dati e alle informazioni acquisite negli archivi automatizzati dal centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dellInterno e ciò in conformità al Testo Unico di pubblica sicurezza, che, per comprensibili ragioni, vieta lutilizzo di informazioni e dati raccolti dagli ufficiali di pubblica sicurezza e dai funzionari dei servizi di sicurezza per finalità diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale. Per tale ragione lufficiale giudiziario in questo primo momento non potrà che limitarsi ad attestare di non poter effettuare laccesso diretto alle suddette banche dati ex art. 155 quinquies del c.p.c..
Ove la ricerca telematica si concluda con lindividuazione di beni o somme di denaro pignorabili da parte dellUfficiale Giudiziario nel suo luogo di competenza, questultimo, acquisito il titolo esecutivo ed il precetto anche telematicamente dal fascicolo informatico ed eseguiti gli adempimenti di legge del caso (secondo quanto disposto dagli artt. 517, [n518cpc]] e 520), potrà poi procedere al pignoramento degli stessi, eventualmente interessando il creditore nella scelta dei beni da sottoporre ad esecuzione, qualora dalle ricerche siano emersi più beni o più crediti potenzialmente pignorabili (si veda in tal senso il secondo comma dellart. 155 ter delle disp. att. c.p.c.).
Qualora, invece, dovessero emergere beni o somme pignorabili al di fuori del territorio di competenza dellUfficiale Giudiziario, lo stesso rilascerà al creditore esecutante copia autentica del processo verbale relativo alle ricerche telematiche effettuate e sarà il creditore, entro il termine di 15 giorni, a doversi rivolgere allUfficiale Giudiziario competente, richiedendogli di procedere al pignoramento dei beni o delle somme emerse dalle ricerche, in conformità alle specifiche discipline stabilite per le diverse forme di pignoramento.
Può presentarsi il caso in cui lufficiale giudiziario, recatosi nei luoghi in cui, secondo le ricerche telematiche effettuate, dovrebbero trovarsi i beni pignorabili, non trovi materialmente gli stessi.
A tale ipotesi è dedicato il comma 7 di questa disposizione, ove viene disposto che, anche ove dovessero essere individuati altri beni differenti da quelli emersi dalle ricerche, gli stessi non potranno essere sottoposti a pignoramento, dovendosi lUfficiale Giudiziario attenere strettamente al pignoramento dei beni oggetto del processo verbale predisposto a conclusione delle ricerche telematiche effettuate; per i beni non materialmente reperibili, invece, dovrà essere redatto verbale di pignoramento infruttuoso, con intimazione al debitore di indicare, entro il termine di 15 giorni, il luogo in cui tali beni si trovano e altresì con lavvertimento che l′omessa o la falsa comunicazione è punita a norma del sesto comma dellart. 388 del c.p..
Altra ipotesi disciplinata dalla norma è quella in cui, dalle ricerche telematiche condotte da parte dellUfficiale Giudiziario, risulti che alcune cose mobili appartenenti al debitore si trovino nel possesso di soggetti terzi.
In questo caso si prevede che l′Ufficiale Giudiziario possa procedere ad un pignoramento presso terzi sui generis, notificando d′ufficio sia al debitore che al terzo nella disponibilità dei beni il verbale del pignoramento e provvedendo ad indicare non soltanto il credito sulla cui base lesecuzione viene condotta (oltre, ovviamente, al relativo titolo esecutivo e precetto), ma anche, oltre ad una serie di dati tecnici, l′avvertimento al debitore di cui ai commi 1, 2 e 3 dellart. 492 del c.p.c. nonché l′intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all′art. 546 del c.p.c.. Ove il terzo dovesse poi rendere una dichiarazione ex art. 547 del c.p.c. contrastante con le risultanze telematiche ottenute dallUfficiale Giudiziario, si applicheranno le disposizioni di cui all art. 549 del c.p.c., valide per laccertamento dellobbligo del terzo. I commi nove e dieci disciplinano i casi in cui laccesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di questultimo che sono nella disponibilità di terzi e laccesso ha consentito di individuare sia cose di cui al quinto comma che crediti o cose di cui al settimo comma.
In entrambi i casi lUfficiale Giudiziario dovrà sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Con lultimo comma, infine, il legislatore della Riforma ha ritenuto opportuno introdurre (a pena di inefficacia del pignoramento e per il solo caso in cui ci si sia avvalsi della sospensione del termine di cui al terzo comma), uno specifico obbligo per il creditore di provvedere al deposito, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, anche dellistanza rivolta allufficiale giudiziario o dellautorizzazione del Presidente del Tribunale, evidentemente solo nei casi in cui la stessa è prevista, così come della comunicazione del verbale redatto dallUfficiale Giudiziario allesito delle verifiche telematiche effettuato presso lanagrafe finanziaria, ivi incluso larchivio dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, ovvero, nel caso di mancanza dei presupposti dellistanza, la comunicazione dellUfficiale Giudiziario di non aver eseguito alcuna ricerca o ancora il provvedimento del Presidente del Tribunale di rigetto dellistanza.