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07-11-2023
Divorzio - Diritto a percepire il 40% del TFR
L′articolo 12 bis della legge sul divorzio riconosce una percentuale dell′indennità di fine rapporto all′ex coniuge.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ha diritto ad una percentuale dell′indennità di fine rapporto percepita dall′altro coniuge all′atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l′indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell′indennità totale , riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ne discende che il mancato riconoscimento dell′assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul Tfr dell′ex coniuge.
Nel 2015 la Cassazione ha chiarito che il coniuge divorziato deve corrispondere allex moglie una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del Tfr, ma anche in occasione delle anticipazioni richieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell′instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.
La linea di confine tra il diritto a percepire una quota dell′indennità o meno, quindi, è segnata dal momento della proposizione della domanda di divorzio.
Infatti, se il Tfr viene a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, il coniuge può legittimamente chiedere che gli venga riconosciuta una parte dello stesso, sia nel caso in cui il Tfr venga liquidato nel corso del procedimento di divorzio, sia nel caso in cui venga liquidato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, distinguendosi le due ipotesi unicamente per le modalità con cui il coniuge può far valere il proprio diritto.
Di converso, se il Tfr è maturato prima della domanda di divorzio, cioè durante la convivenza o la separazione, il coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.
Ne deriva che, mentre il coniuge separato non ha alcun diritto di percepire una quota del Tfr, il coniuge che abbia depositato la domanda di divorzio, che si trovi nel corso di un procedimento di divorzio o a fronte di una sentenza di divorzio, ben potrà chiedere il 40% del Tfr percepito dall′altro.
E se, invece, parte del Tfr è stata accantonata in un Fondo Pensione, il coniuge divorziato può pretenderne una parte?
La giurisprudenza si è pronunciata molto chiaramente al riguardo stabilendo che il diritto del coniuge divorziato alla quota del Tfr non si estende alle somme che sono state destinate ad un fondo di previdenza complementare in quanto gli importi accantonati su fondo pensione non vengono riscossi alla cessazione del rapporto di lavoro e non sono riconosciuti come liquidazione ma come pensione integrativa, esulando dunque dalla nozione di indennità di fine rapporto di cui all′art. 12 bis della l. 898/70.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno, ha diritto ad una percentuale dell′indennità di fine rapporto percepita dall′altro coniuge all′atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l′indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell′indennità totale , riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Ne discende che il mancato riconoscimento dell′assegno divorzile esclude in radice qualsiasi pretesa sul Tfr dell′ex coniuge.
Nel 2015 la Cassazione ha chiarito che il coniuge divorziato deve corrispondere allex moglie una quota di quanto ricevuto dal datore di lavoro al momento della liquidazione del Tfr, ma anche in occasione delle anticipazioni richieste in costanza del rapporto di lavoro, a meno che non dimostri di avere ricevuto tali somme prima dell′instaurazione del giudizio divorzile, ovvero durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.
La linea di confine tra il diritto a percepire una quota dell′indennità o meno, quindi, è segnata dal momento della proposizione della domanda di divorzio.
Infatti, se il Tfr viene a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio o successivamente ad essa, il coniuge può legittimamente chiedere che gli venga riconosciuta una parte dello stesso, sia nel caso in cui il Tfr venga liquidato nel corso del procedimento di divorzio, sia nel caso in cui venga liquidato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, distinguendosi le due ipotesi unicamente per le modalità con cui il coniuge può far valere il proprio diritto.
Di converso, se il Tfr è maturato prima della domanda di divorzio, cioè durante la convivenza o la separazione, il coniuge non potrà avanzare alcuna pretesa in merito.
Ne deriva che, mentre il coniuge separato non ha alcun diritto di percepire una quota del Tfr, il coniuge che abbia depositato la domanda di divorzio, che si trovi nel corso di un procedimento di divorzio o a fronte di una sentenza di divorzio, ben potrà chiedere il 40% del Tfr percepito dall′altro.
E se, invece, parte del Tfr è stata accantonata in un Fondo Pensione, il coniuge divorziato può pretenderne una parte?
La giurisprudenza si è pronunciata molto chiaramente al riguardo stabilendo che il diritto del coniuge divorziato alla quota del Tfr non si estende alle somme che sono state destinate ad un fondo di previdenza complementare in quanto gli importi accantonati su fondo pensione non vengono riscossi alla cessazione del rapporto di lavoro e non sono riconosciuti come liquidazione ma come pensione integrativa, esulando dunque dalla nozione di indennità di fine rapporto di cui all′art. 12 bis della l. 898/70.