Studio Legale Pietrangeli Bernabei
28-11-2023

Annullamento cartella esattoriale

Silenzio-assenso della pubblica amministrazione

Riportiamo il passo più importante della Sentenza della Cassazione Civile n. 28354 del 05/11/2019, la quale ha rivoluzionato completamente il rapporto tra cittadini e imprese da una parte ed Enti pubblici dall′altra, obbligando finalmente questi ultimi a dialogare, salva l′estinzione delle pretese creditorie.
4.1 Con l′obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito, iscrizioni a ruolo, e quindi con l′esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (in tal senso Dir. Equitalia 6 maggio 2010, n. 10). La finalità era quella di rimediare ai difetti di comunicazione tra lente creditore e l′agente della riscossione.
Nella direttiva indicata si prevedeva che l′attività di recupero coattivo non può prescindere dall′esistenza di un valido titolo esecutivo Riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni, alle quali, pur in assenza di provvedimento dell′ente creditore, dovrete attenervi nell′espletamento dell′attività di riscossione Qualora il contribuente, in occasione della notifica del primo atto di riscossione utile, o in qualsiasi momento della procedura cautelare/esecutiva eventualmente da voi intrapresa, asserisca e documenti che gli atti emessi dall′ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento e/o l′avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da un provvedimento di sgravio emesso dall′ente creditore in conseguenza della presentazione di un′istanza di autotutela da parte del debitore; b) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall′ente creditore citato; c) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza della magistratura adita, emesse in un giudizio al quale l′agente della riscossione non ha preso parte; d) da un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo, in favore dell′ente creditore, sempre che sia facilmente ed univocamente riconducibile allo stesso ruolo; dovrete invitarlo a rilasciarvene formale dichiarazione, redatta secondo il modello allegato Ottenuta la dichiarazione che precede e limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, dovrete immediatamente sospendere ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione della somma iscritta a ruolo. Entro i successivi 10 giorni, dovrete, inoltre, trasmettere all′ente creditore la documentazione consegnatavi dal debitore, al fine di ottenere conferma, o meno, dell′esistenza delle ragioni di quest′ultimo e richiedere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio ai vostri sistemi informativi. Dovrete, infine, avvertire lente creditore che in caso di silenzio dei suoi uffici, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese.
4.2. Tale prassi è stata disciplinata con la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537-542, (in tal senso Dir. di gruppo 11 gennaio 2013, n. 2, prot. (OMISSIS))
La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, prima delle modifiche di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati concessionari per la riscossione, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuate ai sensi del comma 538.
Il comma 538, poi, elenca tutte le ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, con la previsione alla lett. f di una clausola generale, costituita da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso (comma 538, ai fini di quanto stabilito al comma 537, entro 90 giorni dalla notifica, da parte del concessionario della riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario della riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall′ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l′avviso per i quali si procede, sono interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall′ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall′ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell′ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell′ente creditore; f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso).
L′art. 1, comma 539, poi, disciplina il procedimento che si innesca a seguito della presentazione della domanda del debitore entro il termine di 90 giorni dalla notifica nei suoi confronti del primo atto di riscossione, con il coinvolgimento sia del concessionario alla riscossione, sia, soprattutto, dell′ente impositore.
Pertanto, il comma 539, prevede che entro il termine di 10 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario della riscossione trasmette all′ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell′esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori 60 giorni lente creditore è tenuto, con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori obbligati all′attivazione, a confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pari tempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell′inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone, anche in questo caso, immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell′attività di recupero del credito iscritto a ruolo.
La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, quindi, dispone che la mancata risposta da parte dell′Agenzia delle entrate nel termine di 220 giorni, comporta l′annullamento di diritto dei ruoli (comma 540, in caso di mancato invio, da parte dell′ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539, e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537, sono annullate di diritto e quest′ultimo è considerato automaticamente di scaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell′ente creditore i corrispondenti importi).
L′art. 1, comma 543, disegna la disciplina transitoria prevedendo, in relazione alla prassi dei contribuenti di presentare dichiarazioni per la sospensione della riscossione, che le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542, si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Lente creditore invia alla comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537, sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell′ente creditore i corrispondenti importi.
4.3. Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1, ha modificato la L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 538-540, prevedendo la riduzione del termine concesso al contribuente per presentare la dichiarazione, da 90 a 60 giorni, e sanzionando con la decadenza l′eventuale ritardo. Inoltre, sempre in relazione al comma 538, è stata eliminata tra le cause di sospensione della riscossione la lett. f (dichiarazione con cui è documentato che il ruolo è interessato da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso).
Nel comma 539, non si prevede più il termine dilatorio di 60 giorni per il creditore, che deve quindi provvedere a fornire risposte in tempi più rapidi.
Il comma 539 bis, aggiunto, dispone che La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538, non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
Il comma 540, rappresenta la novità più rilevante, in quanto prevede, dopo l′ultimo periodo, che l′annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. L′annullamento, quindi, non opera in tutti i casi in cui il credito sia ancora sub iudice nonchè nelle ipotesi di sospensione giudiziale o amministrativa. Pertanto, la caducazione della pretesa si verifica solo se il debitore fa valere cause potenzialmente estintive della stessa.
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 15, prevede una disciplina transitoria, in base alla quale le Disp. della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi da 538 a 540, nel testo modificato dall′art. 1 del presente decreto, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del presente decreto. Con provvedimento del direttore dell′agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle suddette modifiche.
5. L′eccezione sollevata dalla società controricorrente, già in precedenza fatta valere in sede di appello (cfr. controricorso della società giova ribadire quanto già rilevato davanti alla Commissione regionale e cioè la sopravvenuta cessazione della materia del contendere atteso che, nelle more del giudizio di secondo grado, in data 20-3-2013, il V. ha presentato istanza ai sensi della L. n. 228 del 2012, e l′amministrazione non ha risposto con conseguente sgravio del denegato tributo), è fondata.
Infatti, poichè la dichiarazione di cui al comma 538, è stata presentata dalla società in data 20-3-2013, trova applicazione la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 538, nella versione precedente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 1. Invero, il D.Lgs. n. 159 del 2015, art. 15, detta una specifica norma transitoria, sopra richiamata, che include nel perimetro di applicazione della novella del 2015 solo le dichiarazioni del contribuente presentate successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 24 settembre 2015.
Per le dichiarazioni presentate prima di tale data, tra cui innegabilmente quella presentata dalla società controricorrente, trova applicazione la precedente normativa di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 228.
Pertanto, non può essere applicata la porzione di norma introdotta dal D.Lgs. n. 159 del 2015, che, modificando la L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540, ha previsto che l′annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito. Tale disposizione è stata inserita dalla novella per la rilevanza dell′istituto per le casse erariali e per evitare potenziali applicazioni distorsive, con la presentazione di istanze di sospensione solo pretestuose.