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09-12-2023
Affidamento dei minori ai servizi sociali
La Sezione Prima civile in tema di modifica del provvedimento di assegnazione della prole minore ai servizi sociali e alla luce di quanto ora prevede lart. 5-bis della l. n. 184 del 1983, recentemente inserito dal d.lgs. n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) ha stabilito che, anche nel regime precedente, ove sia disposto l′affidamento del minore ai servizi sociali, occorre distinguere l′affidamento con compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilitą genitoriale (c.d. mandato di vigilanza e di supporto), dallaffidamento conseguente ad un provvedimento limitativo della responsabilitą genitoriale.
La S.C. ha quindi stabilito che, nel primo caso, ladozione del provvedimento sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i pił rapidi possibili non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, laffidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessitą di non potersi provvedere diversamente allattuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno gią svolti in favore della genitorialitą; l′adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalitą, richiedendosi, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dellart. 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dallambito della responsabilitą genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilitą genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo. CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N: 32290, DEL 21/11/2023
La S.C. ha quindi stabilito che, nel primo caso, ladozione del provvedimento sufficientemente dettagliato sui compiti demandati ai servizi, esclusi poteri decisori, e sui tempi della loro attuazione, che devono essere i pił rapidi possibili non richiede la nomina di un curatore speciale, salvo che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi; nel secondo caso, invece, laffidamento ai servizi deve essere giustificato dalla necessitą di non potersi provvedere diversamente allattuazione degli interessi morali e materiali del minore, non avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno gią svolti in favore della genitorialitą; l′adozione di tale provvedimento presuppone la sua discussione nel contraddittorio, esteso anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale; quanto ai contenuti del provvedimento, essi vanno ispirati, pertanto, ad un principio di proporzionalitą, richiedendosi, anche nel regime previgente alla entrata in vigore dellart. 5-bis della legge 184/1983, che i compiti dei servizi siano descritti specificamente, con riguardo ai doveri e ai poteri sottratti dallambito della responsabilitą genitoriale e distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario (se persona diversa da i genitori), mentre i servizi non possono svolgere funzioni e compiti propri della responsabilitą genitoriale, se non specificamente individuati nel provvedimento limitativo. CORTE DI CASSAZIONE, ORDINANZA N: 32290, DEL 21/11/2023