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09-12-2023
Le nuove tabelle di Roma sul danno non patrimoniale
Valori aggiornati all′inflazione e nuovi criteri per la liquidazione del risarcimento delle lesioni
Il 10 novembre scorso il Tribunale di Roma ha pubblicato le nuove tabelle sulla liquidazione del danno biologico che sostituiscono quelle del 2019. Oltre allaggiornamento dei valori economici al tasso di inflazione, le nuove tabelle contengono i criteri per la liquidazione del danno morale, parentale, del danno riflesso dei congiunti, del danno da morte come causa indipendente, del danno catastrofale.
Le nuove tabelle del Tribunale di Roma (testo in calce), pubblicate il 10 novembre 2023, sostituiscono le precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione annuo del periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022, pari al 15,8%.
Laggiornamento condotto ai sensi dellart. 47 quater dellordinamento giudiziario, ha il duplice scopo da una parte di adeguare i valori allincremento dellindice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai e dallaltra di continuare lopera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati per la liquidazione di ulteriori ipotesi di danno, come il danno riflesso subito dai congiunti, la revisione del sistema tabellare di determinazione del danno morale in attuazione dellart. 138 Codice delle assicurazioni.
1. Il sistema a punto variabile
Sin dagli anni 90 la giurisprudenza del Tribunale di Roma ha adottato il criterio del c.d. punto variabile, fondato sul postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata dalle lesioni personali cresce in progressione più che proporzionale al crescere dei postumi permanenti.
Pertanto a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi.
Il sistema tabellare a punto variabile determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere delletà della vittima.
Per la Corte di Cassazione (sent. 20895/2015) il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
2. Per quali lesioni si applicano
Le tabelle romane si applicano per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria, limitatamente alle lesioni superiori al 9%.
Per le micropermanenti si adottano invece le tabelle legislative di cui allart. 139 cod. ass. fino a quando non saranno adottate le tabelle previste dallart. 138 anche per le macropermanenti.
In ogni altro caso di lesioni, le tabelle romane trovano applicazione a prescindere allentità della percentuale e dunque anche nel range 1-9%.
Il valore del punto base è fissato in 1.369, 23 Euro, e il valore del primo punto di invalidità permanente costituisce il valore monetario della sola componente biologica.
3. Tabella C danno morale
La tabella A sul danno biologico non comprende la componente morale soggettiva, per la quale il Tribunale di Roma, dando piena applicazione allart. 138 cod.ass., ha previsto la determinazione di un importo tabellare ad hoc (tabella C), con un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
4. Personalizzazione del danno
La valutazione della componente morale del danno non ha a che vedere con la personalizzazione dello stesso, che sarà effettuata eventualmente in misura non predeterminata, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Attenzione al fatto che gli elementi e le circostante che possono essere utilizzati per la personalizzazione del risarcimento, integrano un fatto costitutivo della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato già nellatto introduttivo del giudizio.
5. Invalidità temporanea
Per linvalidità temporanea, la Tabella D fissa in Euro 128,07 giornalieri limporto della I.T. assoluta e in euro 64,03 quello della I.T. relativa al 50%.
Se il danno biologico è compreso tra l1-9%, e le lesioni derivano da esercizio di professioni sanitarie, circolazione stradale, da navigazione e da esercizio di attività venatorie si utilizzano i parametri della L. 57/2001 (come sostituiti dallart. 139 D.lgs 209/2005) e aggiornati con il d.m. 22 giugno 2022.
6. Danno da perdita del rapporto parentale
La Tabella B si occupa del danno da perdita del rapporto parentale, costituito dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna lesistenza del soggetto.
Nellottica di una maggiore personalizzazione di questo tipo di danno, che va integralmente ma unitariamente ristorato (cass. 25351/2015), il Tribunale di Roma ha considerato 5 fattori di influenza sul risarcimento:
- grado di parentela: più stretto è il rapporto di parentela è più grave è il danno;
- età della vittima: più giovane è la vittima e maggiore è il danno;
- età del danneggiato: più anziano è il danneggiato e minore è il danno, in considerazione del progressivo avvicinarsi del termine della vita;
- convivenza: è maggiore il danno per la perdita di un congiunto convivente;
- numero di conviventi: minore è il numero dei familiari conviventi che possono prestare assistenza al danneggiato più grave si presume la perdita. Il caso ovviamente più grave è che il danneggiato resti solo.
Sempre con un sistema a punti, viene individuato il punteggio numerico che tiene conto dei predetti criteri, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero di soggetti tenuti allassistenza, e moltiplicato ancora per una somma di denaro che corrisponde al valore ideale del singolo punto.
7. Danno riflesso del congiunto
La tabella E si occupa della liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, e comprende tanto laspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in Euro 3.474 per la prima e un importo tra i 3.474 e i 2.450 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto allassistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Il range serve proprio ad adattare il valore del punto alla situazione concreta.
Anche per il danno riflesso cè un numero di punti per il tipo di relazione parentale (20 punti per genitore, coniuge, convivente etc.), un coefficiente dato dal numero dei familiari conviventi, un numero di punti per ogni fascia di età del danneggiato (anni 0-10 sono il punteggio massimo di 10 punti) e un numero di punti per ogni fascia di età della vittima (punteggio massimo sono 7 punti per la fascia 0-30 anni).
Il valore complessivo che si ricava dalla somma dei punti moltiplicata per il valore del punto, deve essere ulteriormente moltiplicata per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
8. Danno da morte per causa indipendente e danno catastrofale
Se la morte del congiunto è avvenuta per causa indipendente alle lesioni determinate dallillecito, lammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis va calcolato non sulla durata probabile della vita della vittima ma sulla sua durata effettiva (Cass. 4551/2019).
Il risarcimento è dato quindi dal punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore del punto.
Della liquidazione di questo danno si occupa la tabella G del Tribunale di Roma, mentre la tabella H è dedicata al danno catastrofale, cioè al danno riportato dalla vittima dellillecito nel periodo che decorre tra lillecito e il suo decesso, danno che viene richiesto dagli eredi determinando un risarcimento trasmissibile iure hereditatis.
Le tabelle accordano 11.580 Euro per ogni giorno di sopravvivenza dopo lacquisizione della consapevolezza della morte e fino a 5 giorni, i successivi giorni di agonia sono pagati a scalare salva personalizzazione in considerazione di condizioni specifiche del caso concreto.
Le nuove tabelle del Tribunale di Roma (testo in calce), pubblicate il 10 novembre 2023, sostituiscono le precedenti del 2019, aggiornandole al tasso di inflazione annuo del periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2022, pari al 15,8%.
Laggiornamento condotto ai sensi dellart. 47 quater dellordinamento giudiziario, ha il duplice scopo da una parte di adeguare i valori allincremento dellindice Istat per la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai e dallaltra di continuare lopera di ricerca di criteri condivisi e predeterminati per la liquidazione di ulteriori ipotesi di danno, come il danno riflesso subito dai congiunti, la revisione del sistema tabellare di determinazione del danno morale in attuazione dellart. 138 Codice delle assicurazioni.
1. Il sistema a punto variabile
Sin dagli anni 90 la giurisprudenza del Tribunale di Roma ha adottato il criterio del c.d. punto variabile, fondato sul postulato medico legale secondo cui la sofferenza provocata dalle lesioni personali cresce in progressione più che proporzionale al crescere dei postumi permanenti.
Pertanto a invalidità percentualmente doppie devono corrispondere risarcimenti più che doppi.
Il sistema tabellare a punto variabile determina il risarcimento moltiplicando il grado di percentuale di invalidità permanente per una somma di denaro corrispondente al singolo punto di invalidità e abbattendo il risultato al crescere delletà della vittima.
Per la Corte di Cassazione (sent. 20895/2015) il sistema a punto variabile è idoneo a calcolare una liquidazione equa, purché la valutazione standardizzata sia adeguata al caso concreto.
2. Per quali lesioni si applicano
Le tabelle romane si applicano per la liquidazione dei danni conseguenti a lesioni da sinistro stradale, da esercizio della caccia e da responsabilità sanitaria, limitatamente alle lesioni superiori al 9%.
Per le micropermanenti si adottano invece le tabelle legislative di cui allart. 139 cod. ass. fino a quando non saranno adottate le tabelle previste dallart. 138 anche per le macropermanenti.
In ogni altro caso di lesioni, le tabelle romane trovano applicazione a prescindere allentità della percentuale e dunque anche nel range 1-9%.
Il valore del punto base è fissato in 1.369, 23 Euro, e il valore del primo punto di invalidità permanente costituisce il valore monetario della sola componente biologica.
3. Tabella C danno morale
La tabella A sul danno biologico non comprende la componente morale soggettiva, per la quale il Tribunale di Roma, dando piena applicazione allart. 138 cod.ass., ha previsto la determinazione di un importo tabellare ad hoc (tabella C), con un range di oscillazione in riduzione o in incremento in funzione della prova in concreto fornita in relazione a tale danno.
4. Personalizzazione del danno
La valutazione della componente morale del danno non ha a che vedere con la personalizzazione dello stesso, che sarà effettuata eventualmente in misura non predeterminata, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Attenzione al fatto che gli elementi e le circostante che possono essere utilizzati per la personalizzazione del risarcimento, integrano un fatto costitutivo della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato già nellatto introduttivo del giudizio.
5. Invalidità temporanea
Per linvalidità temporanea, la Tabella D fissa in Euro 128,07 giornalieri limporto della I.T. assoluta e in euro 64,03 quello della I.T. relativa al 50%.
Se il danno biologico è compreso tra l1-9%, e le lesioni derivano da esercizio di professioni sanitarie, circolazione stradale, da navigazione e da esercizio di attività venatorie si utilizzano i parametri della L. 57/2001 (come sostituiti dallart. 139 D.lgs 209/2005) e aggiornati con il d.m. 22 giugno 2022.
6. Danno da perdita del rapporto parentale
La Tabella B si occupa del danno da perdita del rapporto parentale, costituito dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna lesistenza del soggetto.
Nellottica di una maggiore personalizzazione di questo tipo di danno, che va integralmente ma unitariamente ristorato (cass. 25351/2015), il Tribunale di Roma ha considerato 5 fattori di influenza sul risarcimento:
- grado di parentela: più stretto è il rapporto di parentela è più grave è il danno;
- età della vittima: più giovane è la vittima e maggiore è il danno;
- età del danneggiato: più anziano è il danneggiato e minore è il danno, in considerazione del progressivo avvicinarsi del termine della vita;
- convivenza: è maggiore il danno per la perdita di un congiunto convivente;
- numero di conviventi: minore è il numero dei familiari conviventi che possono prestare assistenza al danneggiato più grave si presume la perdita. Il caso ovviamente più grave è che il danneggiato resti solo.
Sempre con un sistema a punti, viene individuato il punteggio numerico che tiene conto dei predetti criteri, moltiplicato per il coefficiente relativo al numero di soggetti tenuti allassistenza, e moltiplicato ancora per una somma di denaro che corrisponde al valore ideale del singolo punto.
7. Danno riflesso del congiunto
La tabella E si occupa della liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, e comprende tanto laspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico relazionale, che coincide con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Il valore del punto comprende le due diverse componenti del danno morale (aspetto interiore della sofferenza e dinamico relazionale inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto): per ciascuna di essa è previsto un distinto importo, quantificato in Euro 3.474 per la prima e un importo tra i 3.474 e i 2.450 per la seconda in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto allassistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro.
Il range serve proprio ad adattare il valore del punto alla situazione concreta.
Anche per il danno riflesso cè un numero di punti per il tipo di relazione parentale (20 punti per genitore, coniuge, convivente etc.), un coefficiente dato dal numero dei familiari conviventi, un numero di punti per ogni fascia di età del danneggiato (anni 0-10 sono il punteggio massimo di 10 punti) e un numero di punti per ogni fascia di età della vittima (punteggio massimo sono 7 punti per la fascia 0-30 anni).
Il valore complessivo che si ricava dalla somma dei punti moltiplicata per il valore del punto, deve essere ulteriormente moltiplicata per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato.
8. Danno da morte per causa indipendente e danno catastrofale
Se la morte del congiunto è avvenuta per causa indipendente alle lesioni determinate dallillecito, lammontare del danno biologico che gli eredi richiedono iure successionis va calcolato non sulla durata probabile della vita della vittima ma sulla sua durata effettiva (Cass. 4551/2019).
Il risarcimento è dato quindi dal punteggio risultante dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto, moltiplicato per il valore del punto.
Della liquidazione di questo danno si occupa la tabella G del Tribunale di Roma, mentre la tabella H è dedicata al danno catastrofale, cioè al danno riportato dalla vittima dellillecito nel periodo che decorre tra lillecito e il suo decesso, danno che viene richiesto dagli eredi determinando un risarcimento trasmissibile iure hereditatis.
Le tabelle accordano 11.580 Euro per ogni giorno di sopravvivenza dopo lacquisizione della consapevolezza della morte e fino a 5 giorni, i successivi giorni di agonia sono pagati a scalare salva personalizzazione in considerazione di condizioni specifiche del caso concreto.