Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-12-2023

Infortuni sul lavoro

Massime giurisprudenziali

1) Corte di cassazione Sezione IV penale Sentenza 5 ottobre 2017 n. 45862
Il coordinatore della sicurezza è tenuto a verificare l′applicazione da parte delle imprese esecutrici e da parte dei lavoratori autonomi dell′esecuzione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento (Pos) e l′idoneità del medesimo. La Cassazione sottolinea così l′importante ruolo di vigilanza che il coordinatore riveste in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri, che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non il puntuale e stringente controllo momento per momento, che è demandato alle figure operative, ossia al datore di lavoro, al dirigente, al preposto.

2) Corte di cassazione Sezione IV penale Sentenza 21 ottobre 2020-25 gennaio 2021 n. 2848
Lesioni colpose sul lavoro, l′ente è responsabile se il macchinario usato non è sicuro e aggiornato
In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica (nella specie, trattavasi del reato di lesioni), correttamente viene argomentato l′addebito a carico dell′ente in ragione dell′accertato mantenimento, nel ciclo produttivo, di un macchinario vecchio e non aggiornato in conformità alla normativa di prevenzione e neppure ripristinato nelle sue originarie condizioni di efficienza, giacché, in tale evenienza, il reato di lesioni colpose conseguente alluso del macchinario irregolare ben può dirsi commesso nell′<> in quanto la condotta omissiva del titolare della posizione di garanzia, da cui deriva causalmente l′evento lesivo, ha consentito alla società un risparmio di spesa (mancato acquisto di un macchinario nuovo o mancata regolarizzazione di quello vetusto).

3) Cassazione Civile, Sez. lav., 18 maggio 2020, n. 9083, ord. Pres. Berrino Rel. Negri Della Torre M.S. c. Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
In tema di danno c.d. differenziale, la diversità strutturale e funzionante tra l′erogazione INAIL ex art. 13, d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall′Istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l′indennizzo erogato dall′Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale.