Studio Legale Pietrangeli Bernabei
05-01-2024

Disabilità e sostegno

Giurisdizione

In tema di sostegno all′alunno in situazione di handicap il piano educativo individualizzato, definito ai sensi dell′articolo 12 della legge n. 104 del 1992 , obbliga la Amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare a essa il potere discrezionale di ridurne la entità, in ragione delle risorse disponibili e ciò anche nella scuola dell′infanzia, pur non facente parte della scuola dell′obbligo. Quindi, la condotta della Amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico , la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione della offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza una discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. Le controversie concernenti la declaratoria della consistenza dell′insegnamento di sostegno, e afferenti alla fase che precede la redazione del piano educativo individualizzato, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell′articolo 133, comma 1, lettera c), del Cpa, atteso che in tale fase sussiste ancora, in capo alla Amministrazione scolastica, il potere discrezionale, espressione della autonomia organizzativa e didattica, di individuazione della misura più adeguata al sostegno, il cui esercizio è precluso, invece, dalla successiva formalizzazione del piano suddetto che determina il sorgere dell′obbligo della Amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato e il correlato diritto dell′alunno disabile alla istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell′alunno stesso.

Sezioni Unite, ordinanza 8 ottobre 2019 n. 25101